NOVITÀ SICUREZZA PER I LAVORATORI, PREPOSTI I, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO
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Formazione sulla sicurezza di Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori del settore delle costruzioni
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Descrizione del corso: FORMAZIONE Pubblicati in G.U. gli accordi sulla formazione sulla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP. La data di pubblicazione è l’11 gennaio 2012, la data ultima di entrata in vigore degli accordi è quindi il 26 gennaio 2012. Importanti novità anche per quanto riguarda il campo dell'edilizia in riferimento ai percorsi formativi per i lavoratori e i datori di lavoro con incarico di RSPP che dovranno essere rivisti e aggiornati. Introdotto l’obbligo di aggiornamento per tutte le figure. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di RSPP e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, in applicazione degli articoli 34 e 37 del D. Lgs 81/2008. Per tutta la formazione, diventa obbligatoria la frequenza minima del 90% delle ore previste, con verifica finale per preposti, dirigenti e datori. I CAMBIAMENTI PER I LAVORATORI EDILI LAVORATORI IN VIA DI ASSUNZIONE: LAVORATORI: L’obbligo di aggiornamento per lavoratori, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. Per lavoratori AUTONOMI e COLLABORATORI FAMILIARI la formazione è facoltativa ma consigliata. PREPOSTI: • Aggiornamento quinquennale (ogni 5 anni) con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. L’obbligo di aggiornamento per preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. DIRIGENTI: • Aggiornamento quinquennale (ogni 5 anni) con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I Datori di Lavoro sono tenuti ad avviare i Dirigenti e i Preposti ai corsi di formazione, di cui all’accordo, in modo che i medesimi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del Dirigente, del Preposto o del Lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. DATORI DI LAVORO che svolgono per la propria azienda la funzione RSPP: • Aggiornamento con periodicità quinquennale (ogni 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo) deve avere la durata di almeno 14 ore per il settore delle costruzioni. DALLE NEWS E' POSSIBILE SCARICARE IL TESTO DELL'ACCORDO STATO REGIONI Docenti: Luigi Gargano - Docenteluigigargano@scuolaedileforlicesena.it |
